Le aziende dell’Unione europea che commerciano con quelle italiane devono pagare l‘Iva? E’ una delle domande a cui si risponde superficialmente. In realtà c’è un decreto del 93 che fa luce su questo aspetto.
I beni ed i servizi forniti ad acquirenti di un paese facente parte della comunità europea è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA), in base all’articolo 41 del dl 331/93.
Questo articolo prevede anche dei casi in cui le cessioni di beni o servizi non sono imponibili e cioè quando sussistono tutti e 4 insieme i seguenti casi:
– onerosità dell’operazione
– quando c’è un trasferimento del diritto di proprietà
– quando sia il cedente che il concessionario hanno uno status di soggetti passivi di imposta, ovvero entrambi sono soggetti all’iva;
– infine quando il paese del concessionario non è paese membro cosi come il cedente.
Attenzione alle sanzioni per mancato versamento dell’Iva
Infatti le aziende italiane devono prestare attenzione e magari avere delle garanzie come un contratto scritto che il suo cliente comunitario non cambi la destinazione finale della merce, ossia si deve assicurare che il suo cliente non voglia vendere ad un cliente facente parte della comunità europea,altrimenti si incorre in una sanzione per omesso pagamento dell’IVA.
Mentre i beni ed i servizi forniti a paesi extra comunitari non sono soggetti ad iva in base all’art. 8 del dpr n.633/72.
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