Nel caso che un inquilino con regolare contratto di locazione non paga l’affito e gli arretrati arrivano a superare la quota corrispondente a due mensilità, il proprietario, nel caso che precedenti avvisi siano stati ignorati e non ci sia una caparra da cui detrarre i costi non recuperati, può procedere ad un’intimazione di pagamento, che va scritta e recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per attestare la data di consegna della medesima.
Intimazione e sfratto
In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dal recapito dell’intimazione si considera automaticamente concluso il contratto tra le parti, ed il locatore può procedere al recupero crediti per via legale. In questo caso, sarà da considerare il costo della rappresentanza legale, che in caso di esito positivo del processo verrà comunque pagato dal locatario moroso. All’udienza, il locatario ha la facoltà di chiedere altri 90 giorni per pagare evenutali arretrati dovuti al locatore, mentre se il primo non compare, il giudice concederà lo sfratto, che concede trenta più dieci giorni per lo sgombero volontario, trascorsi i quali si potrà richiedere l’intervento della forza pubblica. Gli sfratti vengono però concessi con difficoltà se nella locazione ha residenza un minore, in quanto appartenente ad una categoria tutelata dalla legge.
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