Per prima cosa è necessario fare un pò di chiarezza sui termini: se si parla di ristrutturazione, questa non sarà mai a carico dell’inquilino, in quanto a questo spetta esclusivamente l’onere di pagare i lavori di manutenzione ordinaria; essendo la ristrutturazione un intervento estensivo di natura per definizione straordinaria, non prevedibile e non ripetibile, non sarà mai l’inquilino a dover sostenere le spese di una ristrutturazione, bensì sempre e comunque il proprietario dell’immobile o dell’unità abitativa in questione.
Ordinaria e straordinaria, inquilino e proprietario
Vediamo ora alcuni esempi, per distinguere la manutenzione ordinaria da quella straordinaria: sarà ordinaria, e quindi a carico dell’inquilino, ogni intervento di manutenzione periodica che serva a mantenere in buone condizioni l’immobile: quindi i controlli della caldaia, la tinteggiatura delle pareti, la pulizia e simili rientrano in questa categoria. Si definisce invece straordinaria la manutenzione che comprende interventi una tantum, non prevedibili in anticipo ma che si rendono sempre necessari prima o poi, quali per esempio il rifacimento del tetto, la sistemazione di tubature rotte etc. Se entrambi le parti sono daccordo, l’inquilino può sobbarcarsi direttamente le spese di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, ma queste devono essere sempre quantificabili in termini di costo per poter poi essere stornate dal canone di affitto.
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