Le esenzioni al pagamento dell’imposta Ici che si applicano a partire dall’anno fiscale 2008 riguardano in linea generale le prime case, ma solo quelle facenti parte delle categorie a/1, 8 e 9, quindi escludendo le ville e le case di lusso che devono pagare l’Ici come previsto prima della normativa. Sono inoltre esentati dal pagamento dell’Ici coloro che divorziano e non si vedono assegnata la casa coniugale e tutti i cittadini italiani residenti all’estero.
Le altre esenzioni e gli obblighi
Le norme sull’esenzione o al contrario sull’obbligo del pagamento dell’Ici non si limitano a quelle sopra elencate. Innanzitutto vediamo le pertinenze, ovvero le zone della casa contigue ma che non ne fanno parte come cantina, garage e soffitta: seguono il medesimo regime della casa, ma spetta a ciascun comune decidere a quali di queste applicare la norma e a quali no. In caso di conproprietà di un immobile, avranno diritto all’esenzione solo i propietari che vi abitano, mentre quelli che risiedono altrove saranno obbligati a pagare l’imposta. Le agevolazioni non si applicano invece alle abitazioni date in locazione, ovvero in affitto, che comunque possono continuare ad usufruire delle altre agevolazioni come previsto in precedenza.
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